INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La Regione Veneto ha emanato il 26 Marzo 2020 la revisione 9 del documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”.

Ci sono modifiche interessanti in ambito formazione sicurezza e salute di cui all’art 37 D.lgs 81/08.

La Regione  Veneto equipara la formazione a distanza all’aula, con l’esclusione dei corsi di addestramento pratico.

“Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati. A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce. In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) Versione 09 del 26.03.2020 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari 7 e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso)”.

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