Quando il datore di lavoro può fare direttamente il RSPP?

Quando il datore di lavoro può fare direttamente il RSPP?

L’articolo 34 stabilisce che i casi in cui il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda sono quelli contenuti dall’allegato II al D.Lgs 81, che indica espressamente che ciò può avvenire in base alla tipologia di azienda e al numero di lavoratori che operano al suo interno, nello specifico si tratta di:

  • Aziende artigiane e industriali        fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

Se il datore di lavoro svolge direttamente il compito di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi deve frequentare un corso di formazione della durata in relazione al codice ATECO dell’attività aziendale: 16 ore RISCHIO BASSO, 32 ore RISCHIO MEDIO, 48 ore RISCHIO ALTO.

Il corso deve poi essere aggiornato ogni 5 anni sempre a seconda del codice ATECO dell’attività aziendale: 6 ore RISCHIO BASSO, 10 ore RISCHIO MEDIO, 14 ore RISCHIO ALTO.

 

Contenuti del corso

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico

  • il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
  • il sistema istituzionale della prevenzione;
  • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
  • il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

  • i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
  • la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
  • il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
  • i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
  • gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
  • la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi

  • i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • il rischio da stress lavoro-correlato;
  • i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
  • i dispositivi di protezione individuale;
  • la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

  • l’informazione, la formazione e l’addestramento;
  • le tecniche di comunicazione;
  • il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
  • la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

 

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